Sez. 6, Sentenza n. 855 del 09/03/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213666 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Normativa in materia - Interpretazione estensiva o analogica - Legittimità - Esclusione - Conseguenze in tema di intervenuta valutazione di attendibilità di dichiarazioni di chiamante in correità in diverso procedimento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)