diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11249 del 19/09/1996 Ud. (dep. 30/12/1996) Rv. 207199 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reato di lottizzazione abusiva - Condono edilizio - Inapplicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207199-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di "condono edilizio" ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n.724, in quanto l'art. 35, settimo comma, legge 28 febbraio 1985, n.47, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto per le costruzioni e le altre opere, realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante. I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere dunque "sanati" previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, ma l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione (mancando pure ogni previsione nella tabella predisposta per il calcolo dell'oblazione), per il "vulnus" inferto alla pianificazione urbanistica.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)