Sez. 3, Sentenza n. 216 del 20/11/1998 Ud. (dep. 11/01/1999) Rv. 212919 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Estinguibilità del reato a seguito del condono edilizio - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione.
EDILIZIA - IN GENERE
La fattispecie criminosa della lottizzazione abusiva è esclusa dal novero delle contravvenzioni estinguibili con il cosiddetto condono edilizio e pertanto non si applica la sospensione del corso della prescrizione in relazione alla sospensione del processo penale stabilita dagli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)