Sez. 3, Sentenza n. 24319 del 04/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 225311 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Estinguibilità del reato a seguito di condono edilizio - Esclusione - Effetti sui singoli manufatti abusivi.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è suscettibile di condono edilizio, diversamente da quanto può avvenire per i singoli manufatti previa adozione di adeguate varianti allo strumento urbanistico generale, atteso che l'effetto estintivo non si estende al reato integrato dall'attività illecita di lottizzazione per il vulnus arrecato alla pianificazione urbanistica.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)