Sez. 4, Sentenza n. 4780 del 25/11/1982 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159187 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - MANCANZA DI ALMENO UNO DEGLI ELEMENTI MATERIALI DEL REATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE - MANCANZA DI ALMENO UNO DEGLI ELEMENTI MATERIALI DEL REATO - PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" postula la Mancanza di almeno uno degli elementi materiali del reato e cioè della condotta, dell'evento o del rapporto di causalità; pertanto, qualora la sentenza non escluda la condotta dell'imputato come possibile fattore di produzione dell'evento, ma affermi solo che nella condotta stessa non si ravvisa l'elemento soggettivo della colpa, deve essere adottata la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato". (V mass n 151327; (Conf mass n 130811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)