Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 07/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151327 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
L'imputato deve essere assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato", se, pur sussistendo gli estremi obiettivi, manchi l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, ovvero ricorra una causa di non punibilità o di non imputabilità. (Conf. Mass. 140539/78, 139831/78, 137091/77, 134691/76, 131949/76, 131802/76, 128916/75; nel senso che la formula de qua debba essere usata quando, essendo sussistente la condotta ascritta all'imputato, non sia provato uno o più degli elementi costitutivi del reato Cfr. Mass. 130811/75, 129273/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)