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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017 (Rv. 645756 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica del ricorso di fallimento a mezzo PEC - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645756-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)