Sez. L, Sentenza n. 8607 del 11/08/1999 (Rv. 529304 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro (art. 2 commi quarto e settimo del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 80) - Acconti erogati per rivalutazione monetaria ed interessi - Deduzione dal credito residuo del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché il risarcimento del danno spettante per la tardiva attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 (sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro) deve essere commisurato ai crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro e poiché gli interessi e la rivalutazione monetaria non costituiscono l'iniziale obbligazione di quest'ultimo, bensì il danno derivante dal relativo ritardato pagamento, non possono essere detratte, dal dovuto, le somme che la curatela fallimentare abbia già erogata a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi sul credito iniziale.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)