Sez. L, Sentenza n. 1937 del 19/02/2000 (Rv. 534153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Fallimento o insolvenza del datore di lavoro - Garanzia del pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi - Limiti quantitativi - Divieto di cumulo con le retribuzioni corrisposte nello stesso periodo - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
La garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, dovute dal datore di lavoro sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o comunque insolvente, assicurata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 mediante l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ha un limite quantitativo che è determinato - in rapporto alla funzione sociale dell'istituto giuridico, alle previsioni della direttiva comunitaria in materia e ad esigenze di parità di trattamento tra i vari lavoratori coinvolti dall'insolvenza del datore di lavoro - non solo in termini assoluti (art. 2, comma secondo, per cui il pagamento non può essere superiore a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali), ma anche in relazione al percepimento di altre somme, con cui, a norma dell'art. 2, comma quarto, l'indennità in questione "non è cumulabile fino a concorrenza degli importi", tra cui in particolare quelle percepite dal lavoratore a titolo di retribuzione negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Ne consegue che la somma astrattamente dovuta al lavoratore in relazione al primo di detti limiti va diminuita degli acconti di retribuzione che il lavoratore abbia già riscosso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)