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Sez. L, Sentenza n. 3382 del 07/04/1999 (Rv. 525033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro - Misura del risarcimento (Art. 2 commi quarto e settimo del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) - Retribuzioni percepite - Detrazione dal massimale - Esclusione - Detrazione dallo spettante e successiva riduzione nei limiti del massimale - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai sensi del comma quarto, espressamente richiamato dal comma settimo dell'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il risarcimento del danno derivante dalla ritardata attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere calcolato detraendo le retribuzioni ovvero gli acconti percepiti non già dal massimale di legge (triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile), ma dal credito di lavoro relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione, procedendo poi alla riduzione della somma così ottenuta, se superiore, nei limiti del massimale di legge.In tal guisa anche il lavoratore che abbia già percepito cospicui acconti ha diritto al massimale in misura integrale, perché il suo effettivo credito residuo era superiore al massimale stesso, mentre, diversamente opinando, anche il lavoratore avente un credito superiore al massimale non ne avrebbe mai diritto nella misura integrale per il solo fatto di aver percepito degli anticipi.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)