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Sez. 3, Sentenza n. 19880 del 29/09/2011 (Rv. 619532 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Frazionamento secondo l'esito delle varie fasi del giudizio - Esclusione - Riferimento al'esito finale della lite - Necessità.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619532-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)