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Sez. L, Sentenza n. 4778 del 09/03/2004 (Rv. 570912 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Riferimento all'esito finale della lite - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570912-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod.proc.civ., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)