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Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 29/02/2016 (Rv. 638892 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Accoglimento della domanda risarcitoria - Appello - Contenuto - Richiesta di maggiorazione del danno liquidato - Reiezione - Spese di lite - Riferimento al "decisum" e non al "disputatum" - Necessità.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638892-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In materia di spese processuali, in caso di accoglimento parziale in primo grado di una domanda risarcitoria, con successivo rigetto dell'appello volto a conseguire una maggiorazione del danno liquidato, la previsione di cui all'art. 20 del d.m. n. 140 del 2012 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi "per pagamento somme, anche a titolo di danno", il valore della causa si determina con riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata" - va interpretata nel senso che la condanna alle spese a carico della parte appellante deve assumere a riferimento non la somma oggetto della domanda risarcitoria dalla stessa formulata (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)