Sez. U, Sentenza n. 16221 del 28/12/2001 (Rv. 551348 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Concessione di contributo statale (nella specie, per interventi di riparazione di abitazioni private a seguito del terremoto del novembre 1980) - Successivo ordine di restituzione della somma accordata per preteso inadempimento - Controversia relativa - Giurisdizione dell'AGO - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale (nella specie disposto dall'art. 3 decreto - legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per interventi di riparazione delle abitazioni private danneggiate dal sisma del novembre del 1980), che si dolga dell'atto con cui la p.a., accertata la mancata utilizzazione del contributo per le finalità in vista delle quali era stato accordato, ne ordini la restituzione, in tal caso avendosi, non una rimozione dell'atto di erogazione per vizi propri o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, di fronte alla quale la posizione coinvolta è di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)