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Sez. U, Sentenza n. 57 del 12/02/1999 (Rv. 523162 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione - Posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - Estremi rispettivi - Fattispecie relativa ai contributi ex D.L. n. 151/1990 a fronte degli oneri per l'applicazione del c.c.n.l. del 1989 per gli autoferrotranvieri.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523162-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In materia di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione (quale - come nella specie - il contributo previsto, per finanziare gli oneri dell'applicazione del c.c.n.l. per gli autoferrotranvieri 2 ottobre 1989, dal D.L. n. 151/1990, convertito in legge n. 226/1990) è ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato se la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure se il provvedimento stesso sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto, fin dall'inizio, con il pubblico interesse; la posizione del beneficiario integra, invece, un diritto soggettivo sia nella fase di concreta erogazione del contributo, sia quando la pubblica amministrazione contrasti la pretesa all'erogazione con provvedimenti che - siano essi definiti di revoca, o decadenza, o risoluzione - vengano adottati a causa dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni a cui era stata subordinata l'attribuzione, oppure per il sopravvenire di elementi ostativi all'erogazione, alla stregua di previsioni vuoi della legge, vuoi del provvedimento ammissivo al beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/06/1990 num. 151 CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)