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Sez. U, Sentenza n. 183 del 10/05/2001 (Rv. 546537 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Controversie con il beneficiario - Giurisdizione - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546537-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale - nella specie disposto dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma del novembre 1980 -, che si doleva della revoca del contributo in precedenza concesso, espressamente ricollegata dall'Amministrazione alla violazione degli obblighi incombenti sul beneficiario, e ciò costituendo la revoca un provvedimento astrattamente lesivo del diritto soggettivo già conferito al beneficiario).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)