Sez. 5, Sentenza n. 4752 del 25/02/2008 (Rv. 602040 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE | Nullità del testamento o lesione delle quote di legittima - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice tributario - Esclusione - Conseguenze - Eccezione sollevata nel giudizio di appello - Novità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE
Nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione, è inammissibile, se sollevata per la prima volta in appello, la questione relativa all'invalidità del testamento per preterizione di un legittimario, non essendo consentito al giudice tributario rilevare d'ufficio la nullità del testamento, nè la lesione delle quote di riserva spettanti ai legittimari, in quanto tali questioni non attengono ad elementi costitutivi della domanda, entro i cui limiti il giudice è tenuto a pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)