Sez. 5, Sentenza n. 23471 del 12/11/2007 (Rv. 601578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE | Presupposti - Qualificazione risultante dalla denunzia di successione - Produzione di copia autentica del testamento - Conseguenze - Impugnazione totale o parziale del testamento - Rilevanza ai fini della liquidazione dell'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SUCCESSIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, ai sensi dell'art. 30, comma primo, lettera c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per successione testamentaria deve intendersi quella che tale risulti all'Ufficio per effetto di una denunzia di successione presentata anche da uno solo dei coeredi, ed accompagnata dalla copia autentica degli atti di ultima volontà da cui è regolata la successione, a nulla rilevando che la validità del testamento sia contestata in sede giudiziaria da altri coeredi: l'impugnazione radicale del testamento, così come quella che investa singole clausole in esso contenute, è infatti priva d'influenza sulla debenza dell'imposta e sulla relativa procedura di liquidazione, fermo restando, in caso di accertamento definitivo dell'invalidità, l'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 30 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)