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Sez. U, Sentenza n. 30055 del 23/12/2008 (Rv. 605849 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Delimitazione - Negozi determinanti minusvalenze - Allegazione da parte del contribuente - Sufficienza - Invalidità o inopponibilità all'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie in tema di "dividend washing".
Stato
decisa il 2008-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605849-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità ed all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione della norma da cui discende l'invocata diminuzione del reddito d'impresa imponibile: ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto opponibile all'Amministrazione finanziaria un'operazione consistente nell'acquisto di azioni da un fondo comune d'investimento o da una SICAV e nella successiva rivendita delle medesime azioni alla stessa società venditrice, dopo la percezione dei dividendi, ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, al fine di consentire al fondo o alla SICAV di avvalersi del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'acquirente-venditore di ridurre il reddito d'impresa mediante il computo della minusvalenza costituita dal differenziale tra il prezzo d'acquisto e quello di rivendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)