Sez. 1, Sentenza n. 2813 del 23/11/1967 (Rv. 330382 - 01)
PROFESSIONISTI - MEDICI - IN GENERE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - TERMINE DI TRENTA GIORNI - ILLEGITTIMITA.*
PROFESSIONISTI - MEDICI - IN GENERE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - TERMINE DI TRENTA GIORNI - ILLEGITTIMITA.*
L'art. 68 del d.P.R. 5 aprile 1950 n.221 (che approva il regolamento di esecuzione del d.l. C.P.S. 13 settembre 1946 n.233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie) nella parte in cui stabilisce il termine per la proposizione alle Sezioni Unite della Cassazione avverso le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - esteso ora, in forza dell'art. 111 Costituzione, anche alle Sezioni semplici per violazione di legge- fissandolo, difformemente dal codice di rito, in trenta giorni e illegittimo e deve essere disapplicato dal giudice ai sensi dell'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n.2248, all. E. Detto ricorso e, pertanto, proponibile nel termine di giorni 60. (Conf. N.687-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)