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Sez. U, Sentenza n. 6327 del 28/11/1981 (Rv. 417111 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417111-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*

Avverso le decisioni, aventi natura giurisdizionale, rese dalla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in Sede d'impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dai consigli degli ordini professionali, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è soggetto al termine ordinario di sessanta giorni, atteso che la riduzione del termine medesimo a trenta giorni, prevista dall'art. 68 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, che approva il regolamento di esecuzione del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 sulle professioni sanitarie, è illegittima, introducendo una deroga a norma di legge non consentita in Sede regolamentare, e, come tale, deve essere disapplicata, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. (Conf 2813/67, mass n 330382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)