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Sez. U, Sentenza n. 11727 del 24/11/1997 (Rv. 510296 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisione - Ricorso per cassazione - Termine di trenta giorni dalla notificazione ex. art. 68 d.P.R. n. 221 del 1950 di natura regolamentare - Illeggittimità - Disapplicazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510296-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

L'art. 68 d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del d.Lgs capo. provv. stato. 13 settembre 1946 n. 233 sulle professioni sanitarie), che fissa il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione emanata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per la proposizione del ricorso per cassazione, è illeggittimo e deve essere, quindi, disapplicato, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, dal momento che trattasi di norma regolamentare e che la stessa introduce una deroga all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., non consentita in mancanza di una apposita disposizione di legge.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)