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Sez. 1, Sentenza n. 6930 del 20/09/1989 Ud. (dep. 15/05/1990) Rv. 184299 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CAPACITÀ - TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184299-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CAPACITÀ - TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

Il diritto processuale penale non opera alcuna discriminazione sia in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa dal reato, sia in ordine alla valenza probatoria delle sue deposizioni rispetto a quelle di altre persone. Pertanto in caso di necessità, per essere la persona offesa l'unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare o, comunque, l'unico in grado di introdurre una tale percezione nel processo, anche la sola deposizione di essa può, nell'ambito del libero convincimento del giudice, essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato. In tal caso il giudice di merito deve valutare con particolare attenzione tutti gli elementi, sia di natura intrinseca che estrinseca, su cui ha basato il suo convincimento di attendibilità e veridicità delle deposizioni della persona offesa, dando conto di tale valutazione con motivazione dettagliata e rigorosa, specificamente riferita alla detta qualità. In tal caso la motivazione addotta in sentenza sul punto si sottrae al Sindacato di legittimità della Corte di assise. (V mass n 172535; (Conf mass n 163338; (Conf mass n 163524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)