Sez. 5, Sentenza n. 3256 del 18/03/1986 Ud. (dep. 28/04/1986) Rv. 172535 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE A TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE A TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*
Il giudice di merito ha l'Obbligo di controllare l'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non potendo, sul piano concreto, la relativa deposizione equipararsi a quella del testimone estraneo, stante la posizione di antagonismo dell'offeso rispetto all'imputato. L'adempimento di tale Obbligo deve risultare dalla sentenza mediante l'indicazione delle ragioni in base alle quali la deposizione della persona offesa è stata ritenuta veritiera. (Conf mass n 168930; (Conf mass n 163524; (Conf mass n 16338; (Conf mass n 153268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)