Sez. 5 - , Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018 (Rv. 650508 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Raddoppio dei termini - Assetto anteriore al d.lgs. n. 128 del 2015 - Presupposti - Sussistenza di seri indizi di reato - Sufficienza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)