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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020 (Rv. 658111 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini di decadenza - Raddoppio ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 660 del 1973 ed ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Contestazione, da parte del contribuente, del superamento dei termini - Obbligo di contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia - Sussistenza - Rilevanza della sussistenza del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658111-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)