Sez. L, Sentenza n. 1136 del 19/01/2011 (Rv. 616146 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Art. 72, comma 4, legge n. 448 del 1998 - Interpretazione - Opzione per l'esercizio di attività professionale "extramoenia" - Revoca - Effetti - Dall'inizio dell'anno successivo - Conseguenza - Sanitario con rapporto di lavoro esclusivo con l'AUSL - Svolgimento di attività professionale extramuraria senza autorizzazione - Licenziamento - Legittimità - Revoca dell'opzione intervenuta nelle more - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza medica, la revoca dell'opzione per l'esercizio di attività professionale è consentita, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge n. 448 del 1998, solo per lo svolgimento dell'attività "extramoenia" e con efficacia dall'inizio dell'anno successivo, restando l'opzione per l'esercizio di attività intramuraria insuscettibile di revoca. Ne consegue che, ove il sanitario abbia chiesto di svolgere attività solo "intramoenia", l'eventuale revoca dell'opzione - la cui disciplina è di stretta interpretazione perché posta a tutela di un interesse pubblico - non produce alcun effetto rispetto allo svolgimento di una attività esterna, che resta non consentita e giustifica il licenziamento intimato per violazione dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998".
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 72 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)