Sez. L, Ordinanza n. 20062 del 16/06/2026 (Rv. 679372-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Opzione per l'esercizio di attività professionale "extramoenia" - Revoca - Rientro nel regime di esclusività - Conseguenze - Retribuzione di posizione spettante fino al conferimento di nuovo incarico - Retribuzione in godimento al momento del rientro e non quella del regime di esclusività - Sussistenza. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza medica pubblica, la retribuzione di posizione spettante al dirigente che revoca l'opzione, precedentemente esercitata, per l'esercizio di attività extramoenia, con conseguente rientro nel regime di esclusività, va determinata sulla base dell'incarico successivamente conferitogli e, qualora egli, in conseguenza dell'opzione originaria per il rapporto di lavoro non esclusivo, sia rimasto sprovvisto di incarico, detta retribuzione, nelle more del conferimento di uno nuovo, rimane determinata, ex art. 48, comma 2, del c.c.n.l dell'8 giugno 2000, nella retribuzione "in godimento" all'atto del rientro, da individuarsi in quella dal medesimo goduta durante il periodo in cui era a rapporto di lavoro non esclusivo, e non in quella in vigenza di regime di esclusività al quale è transitato.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quater CORTE COST., Decreto Legge 29/03/2004 num. 81 CORTE COST., Legge 26/05/2004 num. 138 CORTE COST., Contr. Coll. 03/11/2005 art. 12, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 44 com. 5, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 47, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 48 com. 2, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 47, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 12 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)