Sez. 1, Sentenza n. 3480 del 22/04/1997 (Rv. 503872 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 - Alloggiamento dei "senzatetto" - Requisizione in uso di appartamento - Indennità di requisizione - Soggetto obbligato - Ministero per il coordinamento della Protezione Civile - Legittimazione passiva - Sussistenza.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
Con riguardo alla requisizione in uso di un appartamento disposta dal Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano per l'alloggiamento di nuclei familiari di "senzatetto" a seguito del sisma del novembre 1980, legittimato a resistere alla domanda di pagamento dell'indennità di requisizione è il Ministero per il coordinamento della protezione civile, quale ente delegante, posto che il D.L. 1980 n. 776 (convertito in legge 1980 n. 874) aveva attribuito al Commissario straordinario del governo (cui è subentrato il Ministero per il coordinamento della protezione civile) il potere di organizzare i soccorsi, e, tra l'altro, di disporre la requisizione di cui all'art. 7 legge 1865 n. 2245 allegato E, e il Commissario di governo aveva legittimamente delegato il Sindaco, quale ufficiale di governo, a provvedere alle requisizioni nell'ambito del territorio comunale.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 7, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)