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Sez. 3, Sentenza n. 2584 del 29/05/1989 (Rv. 462896 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - GESTIONE DI RETI ELETTRICHE A BASSA TENSIONE - INOSSERVANZA DA PARTE DELL'ENEL DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA SPECIFICAMENTE DETTATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 1062 DEL 1968 - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462896-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - GESTIONE DI RETI ELETTRICHE A BASSA TENSIONE - INOSSERVANZA DA PARTE DELL'ENEL DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA SPECIFICAMENTE DETTATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 1062 DEL 1968 - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla gestione di una conduttura aerea di energia elettrica, ancorché a bassa tensione, l'inosservanza da parte dell'ENEL delle misure di salvaguardia, specificamente dettate dal regolamento di cui al d.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062 al fine di evitare folgorazioni (nella specie, distanza minima dai fabbricati, ancorché costruiti dopo l'installazione dell'elettrodotto), implica la responsabilità risarcitoria dell'ente medesimo, per i danni che si pongano in derivazione causale da detta inosservanza, secondo la previsione dell'art. 2050 cod. civ., indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo fosse occulta od avvertibile dal danneggiato, e senza che si possa fare carico a quest'ultimo di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative. (V 4893/77, mass n 388493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Legge 13/12/1964 num. 1341, DPR 21/06/1968 num. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)