Sez. 1, Sentenza n. 11967 del 04/11/1992 (Rv. 479337 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari | Concordato preventivo - Omologazione - Sentenza - Imposta proporzionale - Applicabilità - Garanzie prestate per l'omologazione - Imposta di registro - Esenzione.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari
La sentenza di omologazione del concordato preventivo va assoggettata in sede di registrazione, non all'imposta fissa di registro prevista dall'art. 8, lettera f), della tariffa di cui all'allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (e dal nuovo d.P.R. 24 giugno 1986 n. 131 lettera g), ma all'imposta proporzionale prevista dalla prima parte della lettera c) dello stesso articolo (e dal nuovo T.U. alla ultima parte della lettera a); a sua volta le garanzie prestate per l'omologazione, ai sensi degli artt. 160 e 181 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, essendo obbligatorie, sono esenti dall'imposta di registro.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)