Sez. 5, Sentenza n. 11585 del 18/05/2007 (Rv. 598633 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di omologazione di concordato preventivo - Imposta proporzionale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro relativa alla sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia, essa va inquadrata nella previsione di cui all'art. 8, lettera g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, comprendente appunto gli "atti di omologazione", con la conseguenza che non si applica la imposta di registrazione in misura proporzionale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)