Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/04/1998 (Rv. 514578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Concordato preventivo - Omologazione - Sentenza - Imposta proporzionale - Applicabilità - Garanzie prestate per l'omologazione - Imposta di registro - Esenzione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, nel sistema delineato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia va soggetta a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, parte prima, lett. c) della tariffa, restando esclusa l'applicabilità della tassa fissa di cui alla lettera f) del medesimo art. 8, mentre le garanzie prestate a corredo della proposta ai sensi degli art. 160 e 181 della legge fallimentare vanno esenti dal pagamento dell'imposta di registro, in quanto richieste, a tal fine, obbligatoriamente dalla legge.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)