diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 13/07/1972 (Rv. 359765 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - RAPPORTO LOCATIZIO CON L'ASSEGNATARIO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE UNILATERALE DA PARTE DELL'ENTE LAVORATORE PER SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359765-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - RAPPORTO LOCATIZIO CON L'ASSEGNATARIO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE UNILATERALE DA PARTE DELL'ENTE LAVORATORE PER SCADENZA DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA.*

Il rapporto di locazione instauratosi a seguito del provvedimento di assegnazione, tra l'ente proprietario e l'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare, in pendenza del procedimento di cessione in proprieta, non puo essere estinto unilateralmente dall'ente proprietario-locatore per semplice scadenza del termine contrattuale, ma soltanto se intervenga una giusta causa, che determina l'Estinzione del rapporto stesso o la risoluzione per inadempimento del conduttore. (Conf 1535'71, mass n 351897).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)