Sez. 1, Sentenza n. 5087 del 22/11/1977 (Rv. 388698 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE SORTA IN SEGUITO AD ASSEGNAZIONE - DURATA - SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE SORTA IN SEGUITO AD ASSEGNAZIONE - DURATA - SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CESSIONE IN PROPRIETA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO LOCATIZIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il rapporto di locazione di un alloggio di tipo economico e popolare, instaurato con atto di assegnazione da parte dell'ente proprietario dell'alloggio medesimo, non puo estinguersi, dopo che l'assegnatario abbia presentato istanza di cessione in proprieta (ai sensi dell'art 4 del DPR 17 gennaio 1959 n 2, modificato dall'art 3 della legge 27 aprile 1962 n 231), per il solo fatto della scadenza di un termine contrattuale in precedenza pattuito, e della non assoggettabilita del rapporto stesso alle ordinarie proroghe legali (art 47 della legge 23 maggio 1950 n 253), occorrendo, a tal fine, l'intervento di un provvedimento di quell'ente, che abbia legittimamente disposto la cessazione dell'assegnazione, per causa diversa dalla scadenza del predetto termine. (V 2363/72, mass n 359765; (V 1535/71, mass n 351897).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 47 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)