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Sez. L, Sentenza n. 2559 del 18/06/1977 (Rv. 386273 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - JUS SUPERVENIENS - RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA - RIVALSA PER LE MAGGIORI SOMME - LEGITTIMITA - GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1977-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386273-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - JUS SUPERVENIENS - RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA - RIVALSA PER LE MAGGIORI SOMME - LEGITTIMITA - GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Quando dell'infortunio sul lavoro debba rispondere civilmente il datore di lavoro, e nei limiti di tale responsabilita, l'Inail ha diritto di rivalsa anche per le maggiori somme erogate a seguito di riliquidazione della rendita, disposta da una norma di legge sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado o di appello. (V 2437/72, mass n 359895; (V 3675/71, mass n 355433).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)