Sez. 3, Sentenza n. 3675 del 16/12/1971 (Rv. 355433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOMME EROGATE DALL'INAIL PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE AI SUPERSTITI DEL LAVORATORE - DOMANDA NUOVA DELL'INAIL IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - SOMME EROGATE DALL'INAIL PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE AI SUPERSTITI DEL LAVORATORE - DOMANDA NUOVA DELL'INAIL IN APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Le maggiori somme erogate dall' Inail in attuazione dell'art 85 della legge 30 giugno 1965, n 1124, il quale prevede la riliquidazione in favore dei superstiti del lavoratore delle rendite assicurative da essi godute alla data del primo luglio 1965, se sono state corrisposte durante la pendenza del giudizio di risarcimento intentato dagli eredi del lavoratore infortunato contro il datore di lavoro e nel quale l' istituto sia intervenuto con Azione di regresso avente per oggetto il rimborso delle somme occorse per la Costituzione della rendita, possono essere attribuite all' Inail anche se richieste per la prima volta in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)