Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 14/07/1972 (Rv. 359895 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SOMME DOVUTE DA COSTUI - SVALUTAZIONE MONETARIA ED AUMENTI DI RETRIBUZIONE - COMPUTABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - SOMME DOVUTE DA COSTUI - SVALUTAZIONE MONETARIA ED AUMENTI DI RETRIBUZIONE - COMPUTABILITA.*
Nel giudizio di rivalsa dell'Inail nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore del lavoratore infortunato la svalutazione monetaria e gli aumenti di retribuzione, verificatisi nel corso della lite, vanno computati nella liquidazione dei danni risarcibili all'infortunato e, di conseguenza, nella Determinazione delle somme dovute per rivalsa dal datore di lavoro all'ente assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)