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Sez. 2, Sentenza n. 7984 del 07/08/1990 (Rv. 468652 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA - DIFETTO DI PROCURA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL TERZO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468652-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA - DIFETTO DI PROCURA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL TERZO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CONSEGUENZE.*

Il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l'ambito originario della lite, si costituisce in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell'atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità (nè la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice) nell'ulteriore corso del procedimento. (Conf 3274/86, mass n 446261; (Conf 2763/84, mass n 434805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)