Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 17/05/1986 (Rv. 446261 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA CONFERITA PER RESISTERE ALLA DOMANDA ATTRICE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN CAUSA UN TERZO IN GARANZIA IMPROPRIA - AMMISSIBILITÀ - ESPERIMENTO CONTRO IL TERZO DI AZIONI FONDATE SU UN TITOLO AUTONOMO E DISTINTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA CONFERITA PER RESISTERE ALLA DOMANDA ATTRICE - POTERI DEL DIFENSORE - CHIAMATA IN CAUSA UN TERZO IN GARANZIA IMPROPRIA - AMMISSIBILITÀ - ESPERIMENTO CONTRO IL TERZO DI AZIONI FONDATE SU UN TITOLO AUTONOMO E DISTINTO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
La procura conferita per resistere alla domanda attrice abilita il difensore del convenuto a chiamare in causa un terzo in garanzia cosiddetta propria, o comunque per esigenze difensive, non anche ad esperire contro detto terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un'estensione dell'ambito della lite. Peraltro, l'Invalidità dell'atto di chiamata in causa, per effetto della introduzione di pretese eccedenti gli originari limiti della controversia e della sua sottoscrizione da parte di procuratore munito solo dell'indicato mandato, non può essere successivamente dedotta o rilevata quando il chiamato non l'abbia eccepita all'atto della Costituzione in giudizio, accettando il contraddittorio. (V 2763/84, mass n 434805; (V 1695/81, mass n 412365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)