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Sez. 2, Sentenza n. 12293 del 05/10/2001 (Rv. 549523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Chiamata in causa - Difetto di procura - Costituzione in giudizio del terzo - Accettazione del contraddittorio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il terzo che, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura a proporre istanze eccedenti l'ambito originario della lite, si costituisca in giudizio e, invece di eccepire la nullità dell'atto di chiamata, accetti il contraddittorio sul merito, non può più dedurre tale nullità (nè la stessa può essere rilevata d'ufficio dal giudice) nell'ulteriore corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)