Sez. 1, Sentenza n. 5230 del 27/05/1994 (Rv. 486808 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive | Decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti con termine per la notifica del provvedimento al curatore - Rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica - Validità - Mancata comunicazione di esso da parte del cancelliere ex art. 136 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Condizione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive
Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, in una delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in altre forme equipollenti, sempreché risulti la certezza, per effetto dell'attività della cancelleria, dell'effettiva presa di conoscenza, da parte del destinatario della notizia da comunicare e della data in cui tale comunicazione è avvenuta, e sempreché sia egualmente certo che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ne consegue che nel caso di tardiva insinuazione del credito, il rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica del decreto con il quale il giudice delegato ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti ed ha stabilito il termine per la notifica del provvedimento al curatore, comporta la effettiva presa di conoscenza da parte del creditore del decreto medesimo, ancorché esso non sia stato comunicato dal cancelliere a norma dell'art. 136 cod. proc. civ., quando risulti che l'atto ha raggiunto il suo scopo, per avere il creditore immediatamente utilizzato il suddetto decreto chiedendone la notificazione al curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)