Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 23/02/2000 (Rv. 534310 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del provvedimento al curatore - Rilascio di copia autentica al creditore su sua richiesta - Validità - Mancata comunicazione del decreto da parte del cancelliere ex art. 136 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo avvenire, di norma, in una delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto al destinatario a cura del cancelliere, ovvero notificazione a mezzo ufficiale giudiziario), ammettono forme equipollenti, sempreché risulti certa, quale effetto dell'attività della cancelleria, la presa di conoscenza, da parte del destinatario, della notizia da comunicare e la data in cui tale comunicazione è avvenuta (e sempreché l'atto abbia, inoltre, raggiunto il suo scopo). Ne consegue che, in caso di insinuazione tardiva del credito, il rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica del decreto con il quale il giudice delegato abbia fissato l'udienza per la comparizione delle parti e stabilito il termine per la notifica del provvedimento al curatore comporta la effettiva presa di conoscenza, da parte del creditore stesso, del decreto "de quo", ancorché non comunicato dal cancelliere a norma dell'art. 136 cod. proc. civ., qualora risulti che l'atto abbia raggiunto il suo scopo per avere il creditore immediatamente utilizzato il detto decreto chiedendone la notificazione al curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)