Sez. 1, Sentenza n. 1140 del 15/02/1996 (Rv. 495838 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Comunicazione di un provvedimento ai fini dell'impugnazione - Fatti equipollenti alla comunicazione - Nozione - Elementi - Fattispecie in tema di fallimento relativa alla comunicazione del piano finale di riporto.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
La comunicazione degli atti processuali è regolata dall'art. 136 cod. proc. civ. e dall'art. 45 disp. att. stesso codice e non può essere sostituita, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, dalla conoscenza di fatto del provvedimento; essa, tuttavia, ammette equipollenti in forma diversa dalle modalità disciplinate dal codice di rito, purché pervenga da organo a ciò abilitato ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in ordine all'informazione della parte circa l'esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine alla data di tale conoscenza (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in materia fallimentare, può considerarsi equipollente alla comunicazione dell'esecutività del piano finale di riparto l'invio al creditore, da parte del curatore, di una raccomandata contenente il progetto finale di riparto e l'assegno di pagamento, con conseguente formazione del giudicato endofallimentare sull'indicata esecutività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)