diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 424 del 11/10/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156966 - 01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - OMISSIONE DELLE PARTICOLARI INDAGINI SUL MINORE EX ART. 11 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 (ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI) - CRITERI SUSSIDIARI CUI PUÒ ISPIRARSI IL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1982-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156966-01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - OMISSIONE DELLE PARTICOLARI INDAGINI SUL MINORE EX ART. 11 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 (ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI) - CRITERI SUSSIDIARI CUI PUÒ ISPIRARSI IL GIUDICE DI MERITO.*

Quando per qualsiasi causa non vengono effettuate sul minore degli anni 18 le particolari indagini richieste dall'art. 11 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 (istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), ben può il giudice di merito supplire con la sua osservazione diretta della personalità dell'imputato e con lo studio, sia del suo comportamento prima, durante e dopo il fatto, quanto della gestione che il minore ha attuato della propria difesa nel processo e quindi della propria evasione e latitanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)