Sez. 1, Sentenza n. 9727 del 07/11/1996 (Rv. 500401 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO | Identificazione del credito - Necessità - Ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno - Ammissibilità - Limiti - Riferimento ad un conto corrente bancario contenuto nell'atto - Conseguente identificabilità di un rapporto di apertura di credito - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO
L'eventuale ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno - al fine di considerare l'atto come contenente la sufficiente indicazione del credito, necessaria perché, a norma dell'art. 2787, terzo comma, c.c., la prelazione sia opponibile - richiede che l'atto contenga un indice di collegamento che consenta l'individuazione dei menzionati dati. Ne consegue che se l'atto di costituzione di pegno fa riferimento soltanto ad un conto corrente bancario, senza specificarlo e senza contenere alcuna ulteriore indicazione, non può farsi ricorso al "libro - fidi" tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, al fine di ritenere che l'atto si riferisce ad un'apertura di credito regolata in conto corrente e che questo coincida con quello genericamente indicato nell'atto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)