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Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 13/04/1977 (Rv. 385096 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL CREDITO NELLA SCRITTURA COSTITUTIVA DEL PEGNO - SPECIFICAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PEGNO IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO; IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO GARANTITO NEL SALDO DI UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE).*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385096-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEL CREDITO NELLA SCRITTURA COSTITUTIVA DEL PEGNO - SPECIFICAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PEGNO IN FAVORE DI UN ISTITUTO DI CREDITO; IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO GARANTITO NEL SALDO DI UN RAPPORTO DI CONTO CORRENTE).*

Agli effetti dell'art 2787 terzo comma cod civ, in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perche il credito garantito possa ritenersi 'sufficientemente indicatò, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi estremi soggettivi ed oggettivi, bastando, a tal fine, che la scrittura medesima contenga elementi idonei a consentirne la identificazione. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato la ricorrenza di detto requisito in un pegno in favore di istituto di credito, in considerazione del fatto che le espressioni usate dalle parti, nel relativo atto costitutivo, consentivano di identificare il credito garantito nel saldo di un rapporto di conto corrente. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)