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Sez. 1, Sentenza n. 21084 del 28/10/2005 (Rv. 584649 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO | Identificazione del credito - Riferimento a dati esterni all'atto di costituzione del pegno - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584649-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

L'eventuale ricorso a dati esterni all'atto di costituzione del pegno - al fine di considerare l'atto come contenente la sufficiente indicazione del credito, necessaria perchè, a norma dell'art. 2787, terzo comma, cod. civ., la prelazione sia opponibile - richiede che l'atto contenga un indice di collegamento che consenta l'individuazione dei menzionati dati. Ne consegue che se l'atto di costituzione di pegno fa riferimento soltanto ad un conto corrente bancario, senza specificarlo e senza contenere alcuna ulteriore indicazione, non può farsi ricorso al "libro-fidi" tenuto dalla banca, oppure al concreto svolgimento del rapporto, al fine di ritenere che l'atto si riferisce ad un'apertura di credito regolata in conto corrente e che questo coincida con quello genericamente indicato nell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la sentenza impugnata, la quale, pur essendosi riportata al predetto principio, si è limitata a rilevare genericamente che nell'atto costitutivo il pegno era accompagnato da un'apertura di credito o da castelletto di sconto per un importo determinato regolarmente specificato, senza procedere ad una disamina specifica dell'atto, benchè la garanzia riguardasse crediti derivanti da rapporti di varia tipologia intrattenuti tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)