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Sez. U, Ordinanza n. 114 del 21/02/1996 (Rv. 495948 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Decisione inflittiva di sanzione - Impugnazione del magistrato - Sopravvenuta cessazione di appartenenza all'ordine giudiziario - Inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse - Liquidazione delle spese del giudizio di legittimità - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495948-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

La cessazione (per morte o per collocamento a riposo) dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato che abbia proposto impugnazione avverso la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, inflittiva di sanzione disciplinare (nella specie, censura), determina il venir meno dell'interesse, sia per l'ex magistrato ricorrente, che per l'Amministrazione di pregressa appartenenza, dalla prosecuzione del procedimento d'impugnazione e, quindi, l'inammissibilità del relativo ricorso, salva l'esaminabilità dei motivi di gravame ai fini dell'applicazione del criterio della cosiddetta "soccombenza virtuale" per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)