Sez. L, Sentenza n. 10263 del 16/10/1998 (Rv. 519774 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Inquadramento delle imprese in epoca anteriore all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Criteri dell'inquadramento - Attività svolta dall'impresa - Ruolo determinante - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ove l'attività del datore di lavoro non sia riconducibile a quelle descritte nelle tabelle, l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali deve avvenire sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultano dall'applicazione dei criteri generali dettati dall'art. 2195 cod. civ. (richiamato a tal fine dall'art. 3 della legge n. 967 del 1953, come modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973). Ne consegue che, ove siano stati applicati questi criteri, la consistenza dell'obbligazione contributiva viene a dipendere dalla qualificazione - come industriale o commerciale - dell'attività d'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)